Il Regolamento comunale prevede un recupero del costo fino al 30% della TARI (Tassa dei Rifiuti) per le aziende che commissionano il loro smaltimento a soggetti autorizzati.

BO-LINK disponendo di queste autorizzazioni ti permetterà di ottenere la riduzione fino al 30% della Tassa dei Rifiuti offrendoti:

Un servizio di ritiro e smaltimento del rifiuto

La consegna del Formulario di Identificazione del Rifiuto

La fornitura di contenitori per la raccolta differenziata
(roll per la raccolta di carta, cartone e plastica per aziende e attività commerciali)

Tariffe personalizzate per la gestione delle pratiche burocratiche


Ritiriamo e smaltiamo tutti i rifiuti QUA elencati,
in quanto autorizzati con Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).

Cosa stai aspettando? Contatta l’ufficio marketing allo 051/878456 oppure all’indirizzo mail info@bo-link.it, e inizia a risparmiare!

Di seguito la lista dei comuni interessati dove è attiva Bo-Link:

AGEVOLAZIONE: riduzione sulla parte variabile della tariffa( dal 40% al 70%). Conferimento di almeno il 25% dei rifiuti assimilabili prodotti. Non rilevano gli imballaggi secondari e terziari. Riduzione fino al 25% della tariffa in caso di raccolta differenziata.

ADEMPIMENTI: presentazione richiesta entro il 28.02 dell’anno successivo, corredata da formulari, e da documentazione attestante la quantità complessiva di rifiuti assimilabili prodotti nell’anno.

RIFERIMENTO: art. 15.

AGEVOLAZIONE: la riduzione è pari alla percentuale del quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclorispetto alla produzione annua, fino al 40% .

ADEMPIMENTI: la riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, consegnando copia deiformulari, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art.25.

AGEVOLAZIONE: conferimento di almeno il 25% dei rifiuti assimilabili prodotti. La riduzione è pari alla percentuale del quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclorispetto alla produzione annua, fino al 100% della parte variabile.

ADEMPIMENTI: comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art. 16, c. 3.

AGEVOLAZIONE: lo sconto consiste nella riduzione del tributo pari a 0,20 euro per ogni kg di rifiuto speciale assimilato (imballaggi secondari e terziali esclusi) prodotti dall’attività esercitata dall’utente e regolarmente avviati al recupero. In ogni caso lo sconto non può essere superiore al 30% della tassa dovuta.Questa riduzione è applicata a conguaglio, ossia viene detratta dal tributo dovuto per l’annualità successiva trattandosi appunto di scontistica che presuppone il deposito e la verifica di una documentazione che riguarda l’intero anno solare di riferimento.

ADEMPIMENTI: i titolari di utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, enti) possono accedere a questa scontistica presentando apposita istanza, corredata della necessaria documentazione, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto lo sconto. Nella domanda, da presentare in carta libera all’Ufficio Tassa Rifiuti (piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A – piano primo), deve essere indicato il tipo di agevolazione richiesta: “Agevolazione per utenze non domestiche prevista dall’art. 17 del regolamento TARI”.Le condizioni necessarie per poter beneficiare di questo sconto sono: a) il richiedente deve produrre al Comune apposita documentazione in originale (formulari, M.U.D. o normativamente equiparati, di cui il titolare deve dotarsi) che attesti tipo e quantità di rifiuto assimilato avviato al recupero; b) il richiedente deve dimostrare di avviare al recupero almeno 500 kg all’anno di rifiuti speciali assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi), avvalendosi di ditte che provvedano al ritiro degli stessi presso l’attività.

RIFERIMENTO: art. 17 del regolamento TARI

AGEVOLAZIONE: la riduzione è pari alla percentuale del quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclorispetto alla produzione annua, fino al 40%.

ADEMPIMENTI: la riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, consegnando copia deiformulari, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art. 25.

AGEVOLAZIONE: riduzione sulla parte variabile della tariffa( dal 40% al 70%). Conferimento di almeno il 25% dei rifiuti assimilabili prodotti. Non rilevano gli imballaggi secondari e terziari. Riduzione fino al 25% della tariffa in caso di raccolta differenziata.

ADEMPIMENTI: presentazione richiesta entro il 28.02 dell’anno successivo, corredata da formulari, e da documentazione attestante la quantità complessiva di rifiuti assimilabili prodotti nell’anno.

RIFERIMENTO: art. 15, c. 2.

AGEVOLAZIONE: la riduzione fruibile, è parial prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo, per il 10% del rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. La riduzione viene riconosciuta per un minimo di 1.000 kg conferiti a terzi, pari a 20 euro di riduzione. (€/kg 0.02). La riduzione in ogni caso non può superare il 30% della tariffa dovuta. Sono esclusi gli imballaggi secondari e terziari.

ADEMPIMENTI: la riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato entro il mese di Gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione utile a quantificare i rifiuti consegnati a terzi abilitati per il riciclo (formulari, bolle, relazioni tecniche, attestazioni)

RIFERIMENTO: art. 25.

AGEVOLAZIONE: la tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche di almeno 500 kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi) E non potrà incidere per oltre il 30% sull’ammontare totale della tassa dovuta.

ADEMPIMENTI: il contribuente è tenuto a consegnare all’ufficio TA.RI. tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero nel corso dell’anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art.17.

AGEVOLAZIONE: la riduzione è pari alla percentuale del quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclorispetto alla produzione annua, fino al 40%.

ADEMPIMENTI: la riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, consegnando copia deiformulari, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art. 25.

AGEVOLAZIONE: la riduzione della tariffa è calcolata in base al conferimento con il parametro di €/kg 0,0103291. L’ammontare annuale dell’agevolazione non può essere maggiore del 50 % della quota variabile della tariffa. N.B. in modo sibillino si afferma che: ”L’agevolazione è confermata in relazione alla norma di legge in vigore al momento dell’applicazione”.

ADEMPIMENTI: nulla si dice.

RIFERIMENTO: allegato B.

AGEVOLAZIONE: la riduzione è pari alla percentuale del quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclorispetto alla produzione annua, fino al 40%.

ADEMPIMENTI: la riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, consegnando copia deiformulari, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art. 25.

AGEVOLAZIONE: il recupero deve riguardare almeno il 50% della produzione annuale di rifiuti.
La riduzione è proporzionale al quantitativo dei suddetti rifiuti avviati al riciclorispetto alla produzione annua, fino al 35 % .della parte variabile.

ADEMPIMENTI: la riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, consegnando copia deiformulari, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art. 22 – Allegato B.

AGEVOLAZIONE: riduzione proporzionata alla quantità di rifiuto conferito sino ad un massimo del 30% della parte variabile.

ADEMPIMENTI: presentazione richiesta corredata da formulari, entro il 30.04 dell’anno successivo.

RIFERIMENTO: art. 15, c. 2 – Allegato F.

AGEVOLAZIONE: riduzione del 35% del tributo. Conferimento di una quantità minima di rifiuto.

ADEMPIMENTI: presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Soglia minima di conferimento.

RIFERIMENTO: art. 16, c. 2.